L'Iter di adeguamento

Una persona che si scopre transessuale deve in primis rivolgersi ad uno psichiatra che diagnostichi il "disturbo di identità di genere" (DIG).

Ottenuta questa diagnosi il paziente può rivolgersi ad un endocrinologo per la terapia ormonale sostitutiva (estrogeni ed anti-androgeni per i MtoF, testosterone per i FtoM). L'endocrinologo dovrà accertare l'assenza di patologie genetiche quali stadi intersessuali o pseudoermafroditismo.

Successivamente, o in concomitanza con la terapia ormonale, il transessuale può sottoporsi a trattamenti estetici-chirurgici (rimozione barba, mastoplastica additiva o riduttiva, plastica della laringe, correzione tratti del viso, etc). Tali interventi sono generalmente considerati “chirurgia estetica” e sono a carico del paziente.

In considerazione di alcuni effetti irreversibili e delle implicazioni psicologiche legate all'assunzione di ormoni, l'inizio della terapia ormonale prevede che il paziente abbia instaurato e portato avanti, secondo modalità concordate, una relazione psicoterapeutica di almeno sei mesi. La somministrazione ormonale deve essere subordinata alla valutazione degli specialisti, sentito il parere dello psicologo o psicoterapeuta che ha in carico il paziente.

Successivamente il transessuale dovrà affrontare un periodo di "esperienza di vita" nel ruolo adeguato al genere prescelto. Nell'ambito della relazione terapeutica e in accordo con l'équipe, lo psicoterapeuta e il cliente pianificheranno un tempo congruo, per periodo e durata, comunque non inferiore a un anno.

Effettuato il trattamento ormonale e l'esperienza di vita reale, il transessuale può richiedere al Tribunale l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riattribuzione di genere. Ottenuta tale autorizzazione, il paziente ha diritto all'intervento chirurgico a carico del SSN.

Effettuato l'intervento la persona transessuale deve nuovamente rivolgersi al Tribunale per chiedere il cambiamento di stato anagrafico. Ottenuta la sentenza positiva, tutti i documenti d'identità vengono modificati per sesso e per nome, con l'eccezione del casellario giudiziario e dall'estratto integrale di nascita, documenti che possono essere richiesti solo dallo Stato o da Enti Pubblici.

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27/09/2007

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