L'Iter di adeguamento
Una persona che si scopre transessuale deve in primis rivolgersi ad uno psichiatra
che diagnostichi il "disturbo di identità di genere" (DIG).
Ottenuta questa diagnosi il paziente può rivolgersi ad un endocrinologo per
la terapia ormonale sostitutiva (estrogeni ed anti-androgeni per i MtoF, testosterone
per i FtoM). L'endocrinologo dovrà accertare l'assenza di patologie
genetiche quali stadi intersessuali o pseudoermafroditismo.
Successivamente, o in concomitanza con la terapia ormonale, il transessuale può
sottoporsi a trattamenti estetici-chirurgici (rimozione barba, mastoplastica additiva
o riduttiva, plastica della laringe, correzione tratti del viso, etc). Tali interventi
sono generalmente considerati “chirurgia estetica” e sono a carico del
paziente.
In considerazione di alcuni effetti irreversibili e delle implicazioni psicologiche
legate all'assunzione di ormoni, l'inizio della terapia ormonale prevede che il
paziente abbia instaurato e portato avanti, secondo modalità concordate,
una relazione psicoterapeutica di almeno sei mesi. La somministrazione ormonale
deve essere subordinata alla valutazione degli specialisti, sentito il parere dello
psicologo o psicoterapeuta che ha in carico il paziente.
Successivamente il transessuale dovrà affrontare un periodo di "esperienza
di vita" nel ruolo adeguato al genere prescelto. Nell'ambito della relazione
terapeutica e in accordo con l'équipe, lo psicoterapeuta e il cliente pianificheranno
un tempo congruo, per periodo e durata, comunque non inferiore a un anno.
Effettuato il trattamento ormonale e l'esperienza di vita reale, il transessuale
può richiedere al Tribunale l'autorizzazione all'intervento chirurgico
di riattribuzione di genere. Ottenuta tale autorizzazione, il paziente ha diritto
all'intervento chirurgico a carico del SSN.
Effettuato l'intervento la persona transessuale deve nuovamente rivolgersi
al Tribunale per chiedere il cambiamento di stato anagrafico. Ottenuta la sentenza
positiva, tutti i documenti d'identità vengono modificati per sesso
e per nome, con l'eccezione del casellario giudiziario e dall'estratto
integrale di nascita, documenti che possono essere richiesti solo dallo Stato o
da Enti Pubblici.