Statuto
Legenda
- articolo 1 - Costituzione e denominazione
- articolo 2 - Sede e durata
- articolo 3 - Scopo
- articolo 4 - Patrimonio ed entrate
- articolo 5 - Esercizio sociale
- articolo 6 - Domiciliazione
- articolo 7 - Associati
- articolo 8 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
- articolo 9 - Diritti e doveri degli associati
- articolo 10 - Organi sociali
- articolo 11 - Assemblea
- articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea
- articolo 13 - Consiglio Direttivo
- articolo 14 - Presidente
- articolo 15 - Presidente Onorario
- articolo 16 - Il Tesoriere
- articolo 17 - Comitato scientifico
- articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili
- articolo 19 - Scioglimento e liquidazione
- articolo 20 - Norma di chiusura
articolo 1 - Costituzione e denominazione
Ai sensi delle disposizioni vigenti è corrente un'Associazione denominata
"ESDA - Alleanza per l'armonia sessuale- ONLUS" Membro di ESDA International.
L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli
36 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate
per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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articolo 2 - Sede e durata
L'Associazione ha la sede legale a Napoli, presso la Clinica Urologica – Università
Federico II – Napoli, via Sergio Pansini n.5.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto
il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. L'Associazione
ha durata illimitata.
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articolo 3 - Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà e utilità sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.
L'Associazione ha inoltre finalità di educazione, divulgazione e assistenza
socio-sanitaria nel campo delle disfunzioni sessuali della coppia. L'Associazione
orienta la propria attività al fine di supportare i pazienti che soffrono
di suddette problematiche.
A tal fine l'attività dell'associazione è volta:
- all'istituzione di una Help Line nazionale al servizio dei pazienti affetti da
disfunzioni sessuali;
- alla promozione di studi e ricerche ed alla diffusione dei risultati ottenuti;
- all'organizzazione e promozione di incontri, seminari, corsi di formazione, campagne
di utilità sociale;
- alla pubblicazione e distribuzione gratuita di libri, opuscoli, periodici ed altri
documenti nonché di materiale video e audio;
- alla cooperazione e allo scambio di informazioni con altre Società Scientifiche,
associazioni di pazienti, ed istituzioni aventi simili finalità;
- al supporto di associazioni aventi il medesimo scopo.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle
menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge,
ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse.
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articolo 4 - Patrimonio ed entrate
Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno proprietà della Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate della Associazione sono costituite:
- dalle quote di prima iscrizione all'Associazione;
- dalle quote annuali, ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità dell'istituzione;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dai contributi e dalle elargizioni di associati, di terzi o di enti pubblici o
privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto
della legislazione vigente.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano
la medesima ed unitaria struttura ed analoghe finalità.
L'Associazione si impegna inoltre ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi
della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
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articolo 5 - Esercizio sociale
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto
annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il quale verrà,
negli stessi termini, sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.
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articolo 6 - Domiciliazione
Il domicilio degli associati, dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Revisori, se nominato, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello
che risulta dai libri dell'Associazione.
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articolo 7 - Associati
Possono divenire membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutti i soggetti,
persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti), che
condividano gli scopi dell'Associazione e siano disposti a contribuire alla loro
concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.
Per l'assunzione della qualifica di associato, condizionata dalla accettazione della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, è necessario il versamento, all'atto
dell'ammissione, della quota associativa di prima iscrizione e/o della quota che
venisse annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le
eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Le quote associative annuali ove stabilite devono essere versate entro il 31 dicembre
di ogni anno.
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articolo 8 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell'Associazione,
costituiscono la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di associato,
ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato, ove vengano respinte,
purché il diniego sia debitamente motivato.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.
Il recesso è sempre ammesso purché l'associato ne dia comunicazione
per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno
in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà
i suoi effetti e l'associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa
anche per l'anno successivo.
La decadenza dell'associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo,
nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione
della qualifica di associato.
L'associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga
da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione dell'associato può
essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'Associazione;
- reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di
quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari
dell'Associazione.
Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate
all'interessato mediante lettera raccomandata.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può
chiedere il rimborso della quota associativa già versata.
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articolo 9 - Diritti e doveri degli associati
Ciascun associato prende atto che:
- l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali;
- l'Associazione può in caso di particolare necessità avvalersi di
prestazione di lavoro autonomo o dipendente.
Con il sorgere del vincolo associativo ciascun associato deve:
- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti
attuativi;
- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi;
- mantenere un comportamento corretto nei riguardi dell'Associazione e degli associati;
- versare periodicamente la quota associativa annuale;
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a realizzarne
i programmi.
Specularmente ciascun associato ha diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- a partecipare, purché in regola con il pagamento della quota associativa,
alla nomina di tre rappresentanti all'interno dell'Assemblea. Essi rimarranno in
carica per un periodo di tre anni e nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,
uno o più rappresentanti decadano dall'incarico, gli associati provvederanno
alla sostituzione solo allo scadere del triennio.
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articolo 10 - Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Presidente Onorario,
- il Tesoriere,
- il Comitato scientifico,
- il Collegio dei Revisori Contabili
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articolo 11 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è costituita dagli associati fondatori e dai tre membri nominati dagli
associati ordinari.
Ogni membro dell'assemblea dispone di un solo voto.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive generali inerenti
l'attività dell'Associazione;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i Revisori Contabili, se lo ritiene opportuno;
- approvare il rendiconto annuale d'esercizio;
- decidere riguardo alle decisioni che il Consiglio Direttivo decida di sottoporre
alla sua attenzione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento
della sede dell'Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.
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articolo 12 - Assemblea
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta)
aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale. L'Assemblea
ordinaria può altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo.
All'Assemblea partecipano tutti i membri: siano essi associati fondatori o nominati
dagli associati ordinari.
Ogni associato fondatore avente diritto di intervenire all'Assemblea può
rilasciare delega ad altro associato fondatore. Le decisioni si prendono in ogni
caso a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei membri presentee delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno a maggioranza assoluta dei presenti.
Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro
dei verbali e recare la firma del Presidente.
L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli
aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza,
alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione,
che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere
svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare
i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere,
o trasmettere documenti.
Fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto dell'Associazione,
le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta.
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli
purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione
e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
In tal caso le deliberazioni si ritengono approvate quando vi sia il consenso della
maggioranza degli associati che abbiano risposto con lettera, o comunicazione fax
o e-mail pervenuta entro trenta giorni dall'invio della comunicazione della consultazione
scritta, qualunque sia il numero degli associati che abbiano risposto.
È sempre salvo il disposto dell'articolo 15 del presente statuto.
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articolo 13 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero
di membri variabili su delibera dell'Assemblea, la metà più uno dei
quali nominati dagli associati fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica
per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.
L'assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Presidente, che rappresenta
legalmente l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi,
o chi ne fa momentaneamente le veci, lo ritenga opportuno,mediante comunicazione
inoltrata almeno cinque giorni, o in caso d'urgenza almeno due giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo, anche verbale fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante
dai libri sociali.
Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo
pari alla maggioranza dei consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza
dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per audio conferenza o
videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
- che siano presiedute dal Presidente della riunione, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità
degli intervenuti per il regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare
i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere,
o trasmettere documenti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio
Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione
dei componenti decaduti.
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articolo 14 - Presidente
Il Presidente, ove nominato dal Consiglio Direttivo, agirà con specifici
compiti ed attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.
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articolo 15 - Presidente Onorario
È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario
che sarà scelto tra persone con meriti scientifici o culturali o che risulti
particolarmente rappresentativo dell'Associazione. Il Presidente Onorario non è
tenuto a versare le quote di prima iscrizione e quella annuale, ove deliberata.
Il Presidente Onorario non partecipa, come membro, all'Assemblea non avendo alcuna
responsabilità gestionale amministrativa e contabile.il Presidente Onorario
avrà facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.
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articolo 16 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
In particolare:
- provvede alla gestione amministrativa ed all'organizzazione delle singole iniziative
predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- da' attuazione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo
e agli atti del Presidente;
- dirige, coordina e vigila sul personale dell'associazione e cura la corretta esecuzione
delle mansioni al personale medesimo affidate;
- sovrintende alla gestione economica dell'Associazione, ne riferisce annualmente
al Consiglio Direttivo e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.
Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Qualora il Tesoriere cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, il Consiglio
Direttivo, nella prima riunione, provvederà alla nomina di un nuovo Tesoriere.
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articolo 17 - Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è composto
da persone individuate nel settore in cui opera l'associazione.
Il Comitato Scientifico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato può essere suddiviso in uno o più comitati ristretti la
cui area di competenza ed i cui componenti verranno determinati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, riunito in seduta plenaria oppure in suoi comitati ristretti,
e ciascuno dei suoi membri, in base alle rispettive aree di competenza, ha il compito
di esprimere pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, con riguardo agli aspetti
scientifici delle iniziative dell'associazione o del Presidente, anche senza obblighi
particolari di forma.
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articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili
Il controllo della gestione dell'Associazione può essere rimesso ad un Collegio
di Revisori Contabili, su decisione dell'Assemblea.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente
dall'Assemblea degli associati.
L'Assemblea elegge anche il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, scegliendolo
tra i suoi membri.
Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio.
I criteri di ineleggibilità ed i poteri spettanti al Collegio sono quelli
risultanti dalla normativa vigente in materia.
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articolo 19 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con voto
favorevole della maggioranza assoluta. L'Assemblea che delibera lo scioglimento
deve, in seduta straordinaria, nominare i liquidatori nonché stabilire le
modalità della liquidazione.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
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articolo 20 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in
materia.
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